Coronavirus Italia: Disposizioni e Misure sul Contrasto e il Contenimento

Introduzione

COVID-19 è il nome dell'infezione che verso la fine di febbraio 2020 ha cominciato a diffondersi anche in Italia e in altri Stati europei, dopo aver fatto la sua comparsa in Cina (a dicembre 2019) e aver interessato vari Paesi dell'Est asiatico e del Medio Oriente.
A causare COVID-19 è un nuovo coronavirus, che la comunità medico-scientifica ha deciso di denominare SARS-CoV-2, per via della sua stretta correlazione con il coronavirus della SARS (SARS-CoV).
Disposizioni e Misure sul Contrasto e il Contenimento - Autunno 2020
DPCM 7 Ottobre 2020
Il 7 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo Decreto Legge del Governo relativo alle misure da intraprendere per contenere l'epidemia del Covid-19. Il primo dato importante è il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020, il secondo è la modifica delle indicazioni sull'uso della mascherina.
Quando va indossata, quindi, la mascherina? "nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" nonché "in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi", così cita uno stralcio del Decreto Legge in cui si parla dell'estensione dell'uso delle mascherine.
Alcuni chiaramenti sono stati forniti ed è stato specificato che in luoghi isolati e in presenza di soli conviventi la mascherina non si rende necessaria.
Ci sono anche dei casi in cui si viene proprio esentati dall'indossare la mascherina:
- Minori di 6 anni
- Persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
- Chi pratica attività sportiva
Se necessario, le regioni possono inasprire ulteriormente queste norme, ma non allentarle se non c'è l'autorizzazione del Ministro della Salute.
DPCM 13 Ottobre 2020
Il DPCM del 13 ottobre 2020 stabilisce alcune nuove norme da osservare per contenere l'epidemia da Covid-19. I nuovi obblighi resteranno in vigore per un mese, dal 14 ottobre al 13 novembre e per quella data verranno riviste in base alla situazione dei contagi in Italia.
- Sospensione gite scolastiche
- Sospenisione visite didattiche
- Sospensione degli sport amatoriali di contatto (es. calcetto, basket)
- Riapertura stadi con capienza massima al 15%
- Spettacoli: massimo 200 spettatori al chiuso, massimo 1000 spettatori all'aperto
- Mascherine obbligatorie al chiuso (tranne in casa propria) e all'aperto (tranne in caso di attività sportiva)
- Raccomandazione utilizzo mascherine in casa se presenti persone non conviventi
- Divieto di feste in locali pubblici al chiuso e all'aperto
- Raccomandazione di evitare feste in case private e di non ricevere più di 6 persone non conviventi
- Festeggiamenti per cerimonie (battesimi, matrimoni) non si potranno avere più di 30 invitati
- Chiusura bar e ristoranti dopo le 24:00, dalle 21:00 solo servizio al tavolo
- Divieto di sostare davanti ai locali dopo le 21:00
DPCM 25 Ottobre 2020
L'aumento dei casi rilevati di Covid-19 in Italia nel mese di Ottobre 2020 ha reso necessario un intervento del Governo che ha firmato un DPCM per inasprire le precedenti limitazioni nel tentativo di arginare l'epidemia. Ecco le principali norme in esso contenute:
- Apertura e chiusura di bar e ristoranti: orario dalle 05:00 alle 18:00
- Ciascun tavolo di bar e ristoranti occupati potrà essere occupato da un massimo di 4 persone
- Divieto di consumare cibi e bevande in luoghi pubblici/aperti al pubblico superate le 18:00
- Consegne a domicilio permesse alle 24:00
- Asporto permesso fino alle 24:00
- Ristorazione alberghi aperta solo ed esclusivamente a chi vi pernotta
- Apertura autogrill e negozi di alimenti in aree di servizio
- Scuole secondarie in Didattica Digitale Integrata (DID) minimo al 75%
- Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali
- Sospensione delle attività di teatri, cinema, concerti anche se all'aperto
- Chiusura impianti comprensori sciistici (tranne per atleti professionisti)
- Divieto di feste, anche in caso di cerimonie civili o religiose
- Sospensione dei convegni in presenza
- Smart Working raccomandato ove possibile
Leggi il testo integrale del DPCM
DPCM 3 Novembre 2020
"Più elevate sono la circolazione del virus e il rischio di tenuta dei servizi sanitari, più restrittive sono le misure che andiamo a introdurre. Se invece introducessimo misure uniche su tutto il territorio nazionale produrremmo un duplice effetto negativo: da un lato di non adottare misure adeguate ed efficaci nelle regioni che sono attualmente a maggior rischio e imporre misure irragionevolmente restrittive in quelle aree del paese dove la situazione è meno grave".
Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha motivato la scelta di non imporre a tutte le Regioni Italiane le stesse limitazioni con il Decreto Legge del 3 Novembre 2020. Questa volta, infatti, le misure si inaspriscono progressivamente, in base alla situazione di ciascuna regione di fronte all'avanzare dell'epidemia.
Per individuazione le diverse zone, gialla, arancione e rossa, è stato preso in considerazione l'Indice RT e altri 21 parametri. A ciascuna regione è stato assegnato un colore, ecco cosa cambia da zona a zona.
GIALLA
- Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino
- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi
- Chiusura di mostre e musei
- DaD al 100% per le superiori (salvo specifiche eccezioni)
- Lezioni online all'università
- Riduzione al 50% della capienza dei mezzi di trasporto
- Apertura dei bar e ristoranti dalle 5 alle 18
ARANCIONE
- Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino
- Vietati spostamenti in entrata e in uscita dalla regione
- Consentito rientro al proprio domicilio, residenza
- Libertà di movimento solo all'interno del proprio comune di residenza
- Sospensione di attività di ristorazione
- Consentita la consegna a domicilio e l'asporto
ROSSA
- Vietati spostamenti in entrata e in uscita dalla regione
- Vietato uscire di casa, salvo che per comprovati motivi
- Sospensione di attività di ristorazione
- Consentita la consegna a domicilio e l'asporto
- Chiuse attività di commercio al dettaglio
- DaD al 100% per le scuole secondarie di secondo grado
- Attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione con mascherina
- Attività sportiva consentita all'aperto e solo individualmente
Disposizioni e Misure sul Contrasto e il Contenimento - Fase I e II
In data 9 marzo 2020, il Governo italiano ha emesso un nuovo decreto (DPCM) per il controllo e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi di COVID-19.
Questo nuovo decreto tiene conto di:
- I DPCM precedenti, per la precisione del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020 e dell'8 marzo 2020.
- Le dichiarazioni dell'OMS, secondo le quali COVID-19 rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;
- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e il numero sempre maggiore di nuovi casi d'infezione;
- La progressiva diffusione di COVID-19 in Europa e nel resto del Mondo;
- Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico costituito dalla Protezione Civile, proprio in occasione dell'epidemia da COVID-19.
Punti Fondamentali del Decreto del 9 Marzo 2020
Il DPCM del 9 marzo 2020 sancisce l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di controllo e contenimento di COVID-19 che erano previste dall'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 soltanto per la regione Lombardia e le province Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Inoltre, riconferma quanto riportato dal DPCM precedente (sempre quello dell'8 marzo 2020) nell'articolo 3, fatta eccezione per i punti incompatibili con le misure di controllo e contenimento citate in precedenza.
Il DPCM del 9 marzo 2020 si compone sostanzialmente di due articoli; di seguito, sono riportate le indicazioni presenti in ciascuno dei due articoli, più gli articoli 3 e 4 del DPCM dell'8 marzo 2020.
Nota Bene: tutte le informazioni che seguono sono tratte dal sito del Governo italiano (http://www.governo.it).
Articolo 1 del DPCM 9 Marzo 2020
L'articolo 1 del DPCM del 9 marzo 2020 dichiara l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure per il controllo e il contenimento di COVID-19 che era valida, fino al giorno precedente, soltanto per la Lombardia e le province Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Tra queste misure si segnalano in particolar modo:
- Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e chiamare il proprio medico curante;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
- (*)La sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.
Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (cioè all'aperto senza la presenza di pubblico); in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; - La raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come per esempio cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali simili; in tutti i suddetti luoghi è sospesa ogni attività;
- La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, e delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e l'università per anziani, i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati; è consentita invece lo svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica, dei corsi di formazione specifica in medicina generale e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
- La sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
L'apertura dei luoghi di culto è consentita a patto che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; - La chiusura di musei e di altri istituti e luoghi della cultura;
- La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- (**)Il consenso alle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La mancata osservanza di tale ordinanza comporterà la sospensione dell'attività;
- (**)Il consenso alle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; - La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi costituite a livello regionale;
- Nelle giornate festive e prefestive la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; - La sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Per approfondimenti, si invitano i lettori a consultare il documento originale presente nel sito del Governo a questo link.
(*)N.B: misura appositamente aggiornata per il DCPM del 9 marzo 2020.
(**)N.B: si vedano le modifiche apportate dal Governo in data 11 marzo 2020 per le attività commerciali e riportate più avanti in questo articolo.
Articolo 2 del DPCM del 9 Marzo 2020
L'articolo 2 del DPCM del 9 marzo 2020 riporta che:
- Le disposizioni del decreto in questione hanno effetto dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020;
- Dalla data di efficace del DPCM del 9 marzo 2020, cessano di produrre effetti le indicazioni degli articoli 2 e 3 del DPCM dell'8 marzo 2020 ove risultano incompatibili con le misure riportate nell'articolo 1 del DPCM immediatamente successivo.
Articolo 3 del DPCM dell'8 Marzo 2020
Nell'articolo 3 del DPCM dell'8 marzo 2020, si legge che:
- Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- È espressamente raccomandato a tutte le persone anziane, gli individui affetti da una patologia cronica o con multimorbilità e ai soggetti con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora solo in caso di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- È raccomandato di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- Alle persone con sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e chiamare il proprio medico curante;
- Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte, presso gli ambienti aperti al pubblico e in quelli di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie previste in caso di COVID-19;
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie previste per il contenimento di COVID-19 anche presso gli esercizi commerciali;
- È raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto in questione, e di promuovere e favorire le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone;;
- Nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione di addetti, utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
- Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto in questione, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della cosiddetta Zona Rossa deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
Si segnala, poi, l'iter che devono seguire gli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti nel prescrivere un'eventuale permanenza domiciliare:
- Devono contattare telefonicamente l'interessato e assumere informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, devono informare dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, devono informare inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, devono rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
È riportato quindi cosa deve fare l'operatore sanitario che s'imbatte in un potenziale caso di COVID-19:
- Deve accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- Deve informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- Deve informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);
- Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile che informi sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- Mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione;
- Divieto di contatti sociali;
- Divieto di spostamenti e viaggi;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- Deve provvedere a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza, per avere notizie sulle condizioni di salute.
Infine, ricorda cosa deve fare la persona in sorveglianza in caso di comparsa di sintomi:
- Deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- Deve indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- Deve rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
Per approfondire ulteriormente l'articolo 3 del DPCM dell'8 marzo 2020, si invitano i lettori a consultare documento originale presente nel sito del Governo a questo link.
Articolo 4 del DPCM dell'8 Marzo 2020
L'articolo 4 del DPCM dell'8 marzo 2020 si focalizza sul monitoraggio delle misure di controllo e contenimento di cui è prevista l'applicazione; si rivolge al Prefetto territorialmente competente e specifica che quest'ultimo può avvalersi anche delle forze di polizie, dei Vigili del Fuoco e delle forze armate al fine di attuare il piano di misure stabilito.
Ulteriori restrizioni per il contenimento del Nuovo Coronavirus (DPCM dell'11 marzo 2020)
In data 11 marzo 2020, al fine di contenere il più possibile l'emergenza da COVID-19 in tutta Italia, il decreto del 9 marzo 2020 ha subìto ulteriori modifiche, o per meglio dire aggiunte, le quali dispongono la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di generi non essenziali.
Ecco quindi un elenco dei negozi che resteranno aperti:
- Negozi di generi alimentari;
- Tabaccherie (se con codice ISTAT ateco 47.2);
- Forni (se con codice ISTAT ateco 47.2);
- Pescherie (se con codice ISTAT ateco 47.2);
- Fruttivendoli (se con codice ISTAT ateco 47.2);
- Benzinai;
- Negozi di elettronica e di informatica (questi ultimi se con codice ISTAT ateco 47.4);
- Ferramenta;
- Farmacie e negozi di articoli per la salute, negozi ortopedici;
- Edicole;
- Negozi online;
- Televendite;
- Ottici;
- Negozi per gli animali;
- Negozi di saponi per la casa;
- Negozi di combustibile per riscaldamento;
- Mensa e catering (ma devono osservare le distanze di sicurezza);
- Negozi nelle stazioni, aeroporti e aree di servizio;
- Lavanderie;
- Agenzie funebri;
- Attività industriali, zootecniche e agricole;
- Trasporto pubblico;
- Servizi bancari e assicurativi.
Dall'11 marzo 2020, ogni uscita deve essere sempre giustificata con il modulo di autocertificazione.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul 2019 nCov
Per informazioni più dettagliate sul Nuovo Coronavirus, sulla corretta prevenzione, sui contagi in Italia, sulle norme da rispettare e sulle modalità di quarantena, ti consigliamo la lettura degli articoli dedicati:
- Coronavirus: cos'è, contagio e sintomi
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- Vaccino nuovo Coronavirus: gli aggiornamenti
- SARS - Sindrome Acuta Respiratoria Grave: Cause, Storia e Terapie
- Coronavirus e SARS: analogie e differenze su contagio e trasmissione del virus
- Nuovo Coronavirus: ricetta medica via mail o messaggio
- Covid-19: cosa mangiare in quarantena per bilanciare la sedentarietà
Chiusura delle attività produttive non necessarie su tutto il territorio nazionale
Il premier Giuseppe Conte la sera del 21 marzo 2020 ha annunciato la chiusura, su tutto il territorio nazionale, delle attività produttive non necessarie:
"[...]la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.
Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi, fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.
Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale.
Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo".
Qui il testo completo del nuovo DPCM.
Chiusure e sospensioni nella Regione Lombardia
A questo link è possibile leggere l'ordinanza con le nuove limitazioni valide per la Regione Lombardia. Ecco i punti chiave:
- Prorogata al 15 aprile la limitazione degli spostamenti per esigenze lavorative e di salute. Vietato lo spostamento verso altre abitazioni che non siano la propria abitazione principale.
- Proroga al 15 aprile della chiusura degli esercizi commerciali di beni non essenziali (come stabilito dal decreto dell'1 Marzo)
- Chiusura di scuole e università fino al 15 aprile
- Chiusura delle sedi centrali delle amministrazioni pubbliche, salvo quelle che riguardano: "l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità"
- Chiusura degli uffici professionali salvo quelle legate a servizi indifferibili o sottoposti a termini di scadenza
- Edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai restano aperti
- Chiusura dei mercati scoperti
- I cani possono essere portati fuori entro 200 mt dalla propria abitazione
- Chiusura dei cantieri con eccezione di quelli utili a:"strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza"
- Chiusura al pubblico dei ristoranti fino al 15 aprile, consentita la consegna
- Garantiti servizi assicurativi, bancari, finanziari, attività agricole, zootecniche e attività di gestione dei rifiuti
- Chi ha tosse, febbre da 37,5 °C, difficoltà respiratorie, cioè sintomi riconducibili al 2019-nCoV deve rimanere al proprio domicilio, contattare il medico curante e limitare al massimo i rapporti sociali
- Per quanto riguarda le strutture sanitarie: "il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa". La temperatura verrà misurata prima di ogni turno di servizio.
- E' raccomandato di misurare la temperatura anche a: clienti dei supermercati, farmacie, dipendenti che devono recarsi sul luogo di lavoro, ai fermati dalle forze dell'ordine
- Chiusura dei distributori automatici h24
- Slot machine e televisori spenti nei tabaccai
- Sospensione delle: "attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività"
- Le attività di produzione impossibilitate alla chiusura devono limitare il più possibile l'accesso all'interno dei siti e agli spazi comuni
- Chiusura totale di alberghi e attività ricettive non legate all'emergenza CoVid. I clienti hanno 72 ore dall'emanazione dell'ordinanza per lasciare le strutture
- Vietati assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici (multa di 5000 euro)
Nuove chiusure nella Regione Piemonte
Qui il link per leggere l'ordinanza della Regione Piemonte. Ecco i punti chiave:
- Chiusura degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali "fatta salva l'erogazione di servizi pubblici essenziali ed indifferibili" segnalati dalle autorità competenti
- Accesso limitato e contingentato ai mercati settimanali
- Le passeggiate per i cani devono essere fatte solo in prossimità della propria abitazione
- Proroga della chiusura dei negozi di beni non essenziali fino al 15 aprile; l'accesso è consentito a 1 membro per famiglia
- Chiusura degli studi professionali salvo che per attività "relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza"
- Chi ha tosse, febbre da 37,5 °C, difficoltà respiratorie, cioè sintomi riconducibili al 2019-nCoV deve rimanere al proprio domicilio, contattare il medico curante e limitare al massimo i rapporti sociali
- Per quanto riguarda le strutture sanitarie la temperatura del personale verrà misurata prima di ogni turno di servizio.
- E' raccomandato di misurare la temperatura anche a: clienti dei supermercati, farmacie, dipendenti che devono recarsi sul luogo di lavoro, ai fermati dalle forze dell'ordine
- Chiusura dei distributori automatici h24
- Slot machine e televisori spenti nei tabaccai
- Chiusura totale di alberghi e attività ricettive non legate all'emergenza CoVid. I clienti hanno 72 ore dall'emanazione dell'ordinanza per lasciare le strutture
- Vietati assembramenti
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul 2019 nCov
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