Legislazione integratori alimentari

Ultima modifica 18.07.2019

DEFINIZIONE DI INTEGRATORE ALIMENTARE: All'articolo 2 del Decreto Legislativo n° 169 del 21 Maggio 2004 viene dichiarato che: ai fini del presente decreto si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta  e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare» sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare».

 

ETICHETTATURA DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE: Le direttive relative agli integratori alimentari sono riportate nel decreto legislativo del 1992, applicazione delle direttive 89/395-396/CEE; a tale decreto sono state apportate successive modifiche con relative circolari. In particolare, le norme riguardanti l'etichettatura degli integratori sono definite nell'articolo 6. Secondo norme di legge l'etichetta deve arrecare la nomenclatura "integratore alimentare" o suoi sinonimi, elencati nell'art.2. In etichetta non devono essere attribuite al prodotto proprietà terapeutiche e/o curative, non deve essercene neppure riferimento. È assolutamente vietato affermare che una dieta equilibrata e variata non è in grado di garantire in quantità sufficienti le sostanze nutrizionali. L'etichetta deve obbligatoriamente riportare: il nome delle varie sostanze che compongono l'integratore; la dose giornaliera raccomandata; avvertenze riguardanti un uso non eccessivo; indicazioni riferite al prodotto non come un sostitutivo della dieta; tenere fuori dalla portata dei bambini; effetti fisiologici e nutritivi attribuiti all'integratore. Devono essere indicate quali-quantitativamente (quantità riferite alla dose giornaliera raccomandata) le sostanze, nutritive o con effetto nutritivo,contenute; le unità di misura sono delineate nell'allegato I.

 

IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE : L'art. 10 delta D.L n.169 del 2004 regolamenta l'immissione in commercio di un integratore alimentare. La norma indica che prima della commercializzazione l'impresa produttrice deve informare, mediante notifica, il Ministero della Sanità, indicando il modello del prodotto e la relativa etichettatura. Per prodotti provenienti da paesi terzi la commercializzazione è consentita 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Ministero e in assenza di obiezioni di quest'ultimo. Il Ministero della Sanità, se lo ritiene opportuno, può richiedere ulteriori informazioni o dati necessari per una adeguata valutazione. Il Ministero della Sanità, può prescrivere modifiche e avvertenze da riportare in etichetta. Qualora il Ministero ritenga che i prodotti in discussione rappresentino un pericolo per la salute pubblica ne vieta la messa in commercio. Il Ministero deve poi riferire le decisioni prese con le relative motivazioni alla Commissione Europea. Gli integratori approvati vengono inseriti in un registro, che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna periodicamente.


INTEGRATORI ALIMENTARI CON INGREDIENTI ERBORISTICI: Una commissione consultiva per i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare ha approvato nel 2005 una documentazione relativa agli integratori alimentari con ingredienti erboristici. Per la commercializzazione si seguono le norme delineate nell'art.10 del D.L. 169 del 2004, inviando una notifica al Ministero della Sanità con i dati relativi all'integratore. Secondo una direttiva della CE 86-2002 il produttore è tenuto ad utilizzare ingredienti "erboristici" di cui si abbia prova di un uso "significativo", supportata eventualmente da elementi bibliografici riferiti alla sostanza vegetale e/o preparato vegetale contenuto. Qualora tale ingrediente non sia di uso tradizionale, deve essere annoverato come "novel food" e comunque dev'esserne riconosciuta la qualità, anche in termini di purezza dell'ingrediente, e la sicurezza d'uso. La documentazione informativa per il Ministero della Sanità prevede: una definizione dettagliata degli ingredienti erboristici, una documentazione sul prodotto finito e i criteri di purezza.


PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE: Le direttive riguardanti la produzione e il confezionamento di un integratore alimentare sono riportate nell'art.9 del D.L 169 del 2004. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati e ritenuti idonei dal Ministero della Sanità. Il D.L fornisce: precisazioni sulle tipologie produttive autorizzate, specificando gli stabilimenti risultati idonei, i requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento. Sono in vigore,inoltre, procedure semplificate per ottenere il rilascio di idoneità definitiva per la aziende in possesso di certificazioni provvisorie.


PUBBLICITÀ DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE : Le norme a riguardo sono specificate nell'art.7 del D.L 169 del 2004. La propaganda pubblicitaria di integratori consigliati per la riduzione del peso, non può fare alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego; piuttosto deve richiamare la necessità di seguire una dieta ipocalorica e attività sportiva adeguata, evitando la sedentarietà. Il messaggio pubblicitario deve esplicitare un'accurata lettura delle avvertenze, se queste sono previste. La pubblicità dei prodotti contenenti ingredienti naturali non deve escludere, che possano esservi effetti collaterali indesiderati. In etichetta o nel messaggio promozionale non bisogna far riferimento alle procedure di notifica.