Legge Vigente
La legge b. 376 del 14 dicembre 2000 contiene sanzioni penali collegate ad attività di consumo e di commercializzazione di sostanze dopanti.
Le condotte incriminate sono quelle previste dall'art. 9: al comma 1 si statuisce la pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni per chi procura, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare i risultati dei controlli (elemento costitutivo della condotta).Destinatario della pena è, quindi, sia colui che consente la pratica illecita, sia lo stesso fruitore.
Non può considerarsi punibile chi non esercita attività agonistica, partecipando, quindi, a manifestazioni di carattere competitivo organizzate sotto l'egida degli Enti riconosciuti dal CONI.
" Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping".
(Approvata definitivamente dal Senato il 16 novembre 2000).
Art. 1
Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping
Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 9
Disposizioni penali
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso ditali farmaci o sostanze.
La pena di cui ai commi i e 2 è aumentata:
se dal fatto deriva un danno per la salute;
se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive compresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.