Ultima modifica 10.01.2020

Definizione

I farmaci da banco (o farmaci OTC, dall'inglese "Over The Counter") sono medicinali la cui dispensazione al paziente può avvenire senza la presentazione di alcun tipo di ricetta medica. Farmaci da BancoCiò è possibile poiché i principi attivi contenuti in tali farmaci sono destinati al trattamento di disturbi minori e di lieve entità, la cui valutazione dei sintomi può essere effettuata dal paziente stesso sulla base delle proprie esperienze, senza la necessità di un monitoraggio continuo da parte del medico curante.

Per questo motivo, i farmaci da banco sono anche definiti medicinali da automedicazione.

Dispensazione e Costi

Il paziente può liberamente accedere ai farmaci da banco senza l'obbligo di presentare alcun tipo di ricetta medica. Anzi, il paziente può avere accesso e venire a conoscenza dell'esistenza di tali farmaci non solo grazie all'interazione diretta e al consiglio del farmacista, ma anche attraverso la pubblicità, che per questa categoria di farmaci è consentita (a differenza di quanto avviene per i farmaci SOP - senza obbligo di prescrizione medica).
Oltre ad essere pubblicizzati, gli OTC possono essere esposti nelle aree cui i clienti hanno libero accesso, così come possono essere esposti sullo stesso bancone della farmacia (da qui il nome di "farmaci da banco").
Inoltre, i farmaci OTC possono essere venduti non solo all'interno delle farmacie, ma anche nelle parafarmacie e nei cosiddetti "corner della salute", ormai molto diffusi all'interno dei supermercati della grande distribuzione. La commercializzazione è consentita anche tramite i siti web di farmacie autorizzate.
Dal punto di vista della classificazione dei medicinali, effettuata in base al regime di rifornimento e rimborsabilità, i farmaci da banco appartengono alla fascia C-bis (una sottoclasse della fascia C); pertanto, il loro costo è a completo carico del cittadino e non è rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), se non in alcuni rari casi contemplati dalla legislazione vigente.
Il prezzo al pubblico dei farmaci da banco può essere stabilito dalla farmacia, dalla parafarmacia o dal punto vendita che eroga il prodotto che, in piena autonomia e se lo ritiene necessario, può anche applicare sconti di diverso valore.

Pubblicità dei farmaci da banco

Come accennato, i farmaci da banco possono essere pubblicizzati attraverso diversi mezzi (radio, televisione, giornali, internet ecc.). Tuttavia, trattandosi sempre e comunque di farmaci, la pubblicità che ne viene fatta deve rispettare determinati parametri.
A tal proposito, è stato emanato un apposito decreto legge, il cui compito è proprio quello di regolamentare tutte quelle forme di comunicazione che hanno per oggetto i farmaci e i loro destinatari.
Il decreto sancisce che:

  • I farmaci da banco sono identificati come gli unici medicinali che possono formare oggetto di pubblicità al pubblico;
  • Prima della divulgazione della pubblicità di un qualsiasi farmaco da banco, questa dev'essere sottoposta all'attenzione e all'analisi dell'apposita commissione di esperti, creata in seno al Ministero della Salute.

Oltre a ciò, il decreto prevede che la pubblicità dei farmaci da banco, per essere approvata, debba rispettare i seguenti punti:

  • Deve essere esplicito il carattere pubblicitario del messaggio;
  • La pubblicità deve favorire un uso razionale del farmaco, non deve essere ingannevole e deve rappresentarlo in maniera obiettiva;
  • Deve essere riportato il nome del farmaco da banco, così come il principio attivo in esso contenuto;
  • La pubblicità deve esplicitamente invitare il paziente a leggere tutte le informazioni riportate sulla confezione o nel foglietto illustrativo;
  • Non bisogna far apparire superfluo il ricorso al consiglio del medico;
  • La pubblicità non deve in alcun modo indurre a pensare che il farmaco da banco sia privo di effetti collaterali, che la mancata assunzione del medicinale possa alterare uno stato di buona salute o che la sua assunzione possa, invece, migliorarlo;
  • Non devono esserci comparazioni fra medicinali;
  • Il messaggio pubblicitario non deve essere rivolto prevalentemente ai bambini;
  • Non si possono assolutamente utilizzare rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano causate da malattie.

Infine, il decreto vieta anche l'assimilazione del medicinale a prodotti cosmetici, alimentari o di consumo, così come vieta che il messaggio pubblicitario dei farmaci da banco venga trasmesso attraverso testimonials, quali operatori sanitari, medici, specialisti, o altre persone note al pubblico.


Autore

Ilaria Randi

Ilaria Randi

Chimica e Tecnologa Farmaceutica
Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, ha sostenuto e superato l’Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Farmacista