Cascara e Frangola: caratteristiche generali

Cascara e Frangola: caratteristiche generali
Ultima modifica 24.12.2015

Cascara e frangola sono piccoli arbusti della famiglia delle Ramnacee, dei quali si utilizza la corteccia dalle proprietà lassativo - stimolanti. Queste droghe vengono sottoposte ad un processo di lavorazione correlato alla funzionalità e all'impiego voluti.

Cascara frangola Shutterstock

Sono droghe a corteccia ed appena raccolte presentano elevate quantità di antranoli, composti di derivazione antracenica che hanno un alto potere irritante e non determinano un facile uso della droga stessa. La semplice essiccazione non è sufficiente ad ossidare questi antranoli ad antroni ed antrachinoni.

Un tempo queste droghe si mantenevano a riposo conservativo per un anno dopo l'essiccazione (tempo ritenuto necessario per l'ossidazione di tutti gli antranoli ad antroni ed antrachinoni); solo in questo modo le droghe come la Cascara e la Frangola potevano essere utilizzate come droghe ad antrachinoni.

Il mercato erboristico odierno richiede però tempi e modalità di produzione molto più rapide, perciò la Cascara e la Frangola vengono essiccate in stufa a 100°C per un'ora. Questo trattamento di essiccazione assicura l'ossidazione degli antranoli - o della maggior parte di essi - ad antroni ed antrachinoni, rendendo la droga di immediato utilizzo.

Il trattamento a cui sono sottoposte la Cascara e Frangola è molto drastico rispetto alle altre droghe antrachinoniche, ma è assolutamente necessario, proprio perché allo stato fresco presentano elevate quantità di antranoli (che conferiscono alla droga proprietà emetiche, ciò significa che provocano vomito perché particolarmente irritanti; se trattenute e non rigettate, le droghe che li contengono possono addirittura risultare caustiche, come del resto tutti gli antrachinoni assunti in dosi particolarmente eccessive).

Queste droghe non devono essere somministrate a pazienti con lunghi periodi di stipsi (ritardo o arresto della funzionalità dell'intestino o di tutto l'apparato digerente) e di cui non sia ancora stata accertata la causa. In qualsiasi caso, il loro uso va fatto solo dopo aver consultato il proprio medico.

Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna.

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo:

  • Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato (allegato III parte A del suddetto regolamento):
    • Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza;
    • Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza;
    • Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene;
    • Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.
  • Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è sottoposto alla sorveglianza della Comunità (allegato III parte C):
    • Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene;
    • Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene;
    • Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.